
Il seguente caso pratico è stato trattato dal nostro studio legale in difesa della vittima del reato, che si è costituita parte civile nel procedimento penale.
LA CONTESTAZIONE
Il caso riguarda un ex coniuge accusato di non aver corrisposto l’assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale per i figli, compreso un figlio maggiorenne ma non autosufficiente, e due figli minori. L’obbligo, fissato da una sentenza del Tribunale di Napoli Nord nel 2017, ammontava a 900,00 Euro mensili più il 50% delle spese straordinarie. L’Imputato è stato citato in giudizio per il reato previsto dall’art. 570-bis del Codice Penale. La condotta contestata è iniziata nel maggio 2017 ed è risultata essere perdurante.
L’ISTRUTTORIA E LE PROVE
Durante il processo, l’ex coniuge, costituitasi parte civile e testimone chiave, ha confermato la ricostruzione dell’accusa. Ha dichiarato che l’Imputato aveva inizialmente corrisposto solo 600,00 Euro mensili fino al 2021. Tuttavia, a partire dal 2021 e fino alla data dell’udienza, l’Imputato non ha più versato nulla per il mantenimento dei figli. Inoltre, non ha mai contribuito al 50% delle spese straordinarie o mediche, come stabilito dalla sentenza. Le sue dichiarazioni sono state ritenute credibili e coerenti dal Giudice.
LE MOTIVAZIONI DELLA CONDANNA
Il Giudice ha ritenuto provata la mancata corresponsione, totale o parziale, dell’assegno ordinario e la totale omissione per le spese extra, almeno dal 2021 in poi.
Per integrare il reato di cui all’art. 570-bis c.p., che punisce chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai beneficiari, è necessario che:
- Si sia verificata una lesione dell’interesse protetto dalla norma, ovvero che i mezzi di sussistenza siano venuti meno.
- Il genitore obbligato abbia le possibilità economiche e abbia deliberatamente omesso il versamento.
Nel caso specifico, il Tribunale ha stabilito che tali condizioni ricorrevano. In particolare, le possibilità economiche dell’Imputato non sono risultate essere così disagiate da giustificare la sua omissione. Pertanto, il Giudice ha concluso che l’Imputato ha posto in essere una condotta che integra il reato.
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE
L’Imputato è stato dichiarato colpevole del reato contestato, a far data dal 2021.
È stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione e a 300 Euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Inoltre, è stato condannato al risarcimento dei danni a favore della parte civile. Il danno è stato liquidato in via provvisionale, immediatamente esecutiva, nella misura di 20.000 Euro.
La pena della reclusione è stata sospesa a condizione che l’Imputato provveda al pagamento della somma provvisionale entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
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Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. Solo nell’ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
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