
⚖️ IL CASO TRATTATO
Il nostro studio legale ha assistito e difeso un datore di lavoro di una ditta che produceva cassette di cartone, accusato di diverse violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi, in particolare:
- Non aver presentato la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e ottenuto la certificazione antincendio per l’attività.
- Non aver installato segnaletica e illuminazione di emergenza per le vie di esodo.
- Non aver effettuato il controllo semestrale dei presidi antincendio.
- Non aver adottato misure idonee per prevenire gli incendi e tutelare i lavoratori.
- Aver adottato segnaletica di sicurezza non conforme.
I FATTI CONTESTATI
A seguito di un sopralluogo effettuato dai Vigili del Fuoco, era emerso che l’attività veniva esercitata senza la certificazione antincendio richiesta. Erano state riscontrate altre irregolarità, come la mancanza di rete idrica, estintori non controllati e assenza di segnaletica di sicurezza. Al datore di lavoro era stato concesso un termine per regolarizzare.
Successivamente, il datore di lavoro aveva comunicato di aver fatto revisionare gli estintori e affisso la segnaletica. Inoltre, aveva rappresentato l’intenzione di chiudere il capannone e sostituirlo con un altro. Nonostante ciò, un secondo accesso dei Vigili del Fuoco aveva riportato la mancanza di mezzi di protezione, segnaletica e sistemi di illuminazione.
LA DECISIONE DEL GIUDICE E LE MOTIVAZIONI
Il Giudice ha assolto il datore di lavoro da tutti i reati ascritti con la formula “perché il fatto non sussiste”.
1. Sulla Mancata Certificazione Antincendio (SCIA):
Il Giudice ha ritenuto che non fosse dimostrato l’obbligo di legge di richiedere la SCIA e la certificazione antincendio per quel tipo di attività e per le quantità di materiale stoccato.
- Mancanza di Prova Certa: L’obbligo per le aziende di produzione di carta e cartone scatta solo se il materiale in deposito supera una certa quantità (superiore a 50 quintali o 5000 kg). Nel caso in esame, i Vigili del Fuoco avevano indicato che la quantità stoccata fosse superiore a 50 quintali, ma questa valutazione si era basata su una stima “ad occhio” (empirica), senza provvedere a una misurazione o quantificazione certa, né durante il primo, né durante il secondo controllo.
- Normativa Applicabile: La legge prevede che l’obbligo di certificato di prevenzione incendi si applichi solo alle “aziende e lavorazioni” specificamente elencate nelle tabelle approvate con il D.P.R. 689/1959, cosa che non includeva l’attività in esame. Pertanto, in assenza di una quantificazione precisa che facesse scattare l’obbligo, il reato non sussiste.
2. Sulla Segnaletica e Estintori (Misure di Sicurezza):
Nonostante fosse emerso che inizialmente la segnaletica di emergenza e gli estintori fossero assenti o non conformi, il Giudice ha accolto la tesi difensiva sulla successiva regolarizzazione:
- Intervento di Adeguamento: L’istruttoria ha dimostrato che il datore di lavoro, dopo il primo controllo, aveva incaricato una ditta specializzata per l’adeguamento della struttura, facendo apporre la segnaletica e revisionare gli estintori e il sistema di illuminazione. La ditta aveva rilasciato una certificazione su quanto espletato.
- Mancanza di Prova Contraria: Un teste aveva genericamente affermato che i rimedi approntati non fossero idonei, ma non aveva fornito una spiegazione puntuale e chiara sulla loro inadeguatezza o erroneità. Di fronte alla certificazione di una ditta specializzata e alla mancanza di una valida spiegazione contraria, la prova di una condotta illecita non è stata ritenuta sufficiente per una condanna.
CONCLUSIONE
In sintesi, il Giudice ha ritenuto che la pubblica accusa non fosse stata in grado di dimostrare la responsabilità penale del datore di lavoro. L’accusa sulla certificazione antincendio è caduta per la mancanza di una prova certa sul superamento della soglia di materiale stoccato che facesse scattare l’obbligo. Le accuse sulla carenza delle misure di sicurezza sono venute meno perché è stata provata l’avvenuta regolarizzazione da parte del datore di lavoro con l’intervento di personale specializzato.
Il Tribunale di Napoli Nord ha quindi pronunciato la sentenza di assoluzione.
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