
Il nostro studio legale ha recentemente difeso con successo l’imputato in un procedimento penale per atti persecutori (comunemente noti come stalking). Presentiamo qui il caso che abbiamo trattato in difesa dell’imputato.
LA CONTESTAZIONE MOSSA ALL’IMPUTATO
Il nostro assistito era accusato di una serie di comportamenti vessatori che sarebbero stati messi in atto dopo la fine di una frequentazione sentimentale. L’accusa sosteneva che l’uomo non avesse accettato la rottura della relazione e per questo motivo avesse creato un perdurante e grave stato di ansia e paura nella persona che lo aveva lasciato, costringendola a cambiare le sue abitudini di vita.
Tra gli episodi contestati figuravano:
- Un’aggressione fisica in un momento di gelosia, avvenuta in un luogo pubblico, che aveva portato la donna ad allontanarsi spaventata.
- Numerosi contatti telefonici molesti, anche a tarda ora e con numeri anonimi, contenenti minacce di morte e ingiurie come “PUTTANA, NON FARTI VEDERE IN GIRO CON NESSUNO ALTRIMENTI SUCCEDE UN CASINO!” e “GUARDATI ALLE SPALLE, PERCHE TE LA FACCIO PAGARE, NON DOVEVI LASCIARMI”.
- L’invio di videochiamate minatorie in cui si faceva riferimento al possesso di armi e si pronunciavano frasi come: “SE TI FAI VEDERE IN GIRO CON QUALCUN ALTRO VI UCCIDO, SPARO LUI E MANDO TE IN OSPEDALE!” e “SE NON TORNI CON ΜΕ ΜΙ PRESENTO A CASA TUA E SFONDO IL PORTONE!“.
LE MOTIVAZIONI CHE HANNO PORTATO ALL’ASSOLUZIONE
Durante il dibattimento, la nostra difesa ha lavorato per smontare l’impianto accusatorio, ottenendo un risultato pienamente favorevole.
Il Tribunale, dopo aver esaminato tutte le prove, ha stabilito che non è stata raggiunta la prova della responsabilità dell’imputato.
La decisione del Giudice si è basata su alcuni punti fondamentali che hanno accolto le tesi difensive:
1. Assenza della Persona Offesa: Un fatto cruciale è stato che la persona che ha sporto denuncia ha palesemente rifiutato di testimoniare in aula, sottraendosi più volte alla convocazione e persino all’accompagnamento forzato. Questo atteggiamento ha imposto al Giudice una cautela ancora maggiore nella valutazione delle sue dichiarazioni rilasciate solo durante le indagini preliminari.
2. Contraddizioni del Racconto: È emerso che le accuse erano imprecise e contraddittorie. In particolare:
- La natura del rapporto: La donna aveva definito la sua relazione con l’imputato come “meramente amicale”, ma le fotografie prodotte dalla difesa dimostravano chiaramente che il rapporto aveva una natura sentimentale.
- Le telefonate: La donna aveva sostenuto che i contatti telefonici fossero stati unilaterali da parte dell’imputato. L’analisi dei tabulati telefonici ha smentito questa versione, dimostrando che era stata lei a chiamare l’imputato grosso modo lo stesso numero di volte di quante ne avesse ricevute.
3. Mancanza di Riscontri: Non c’erano testimoni neutrali in grado di confermare le accuse, né referti medici o documenti che potessero provare le aggressioni. In sostanza, il racconto della persona offesa non trovava riscontri esterni che potessero confermarlo in maniera tranquilla e univoca.
IN CONCLUSIONE
Il Giudice ha ritenuto che le prove acquisite fossero insufficienti e contraddittorie. Per questi motivi, il nostro assistito è stato assolto con la formula più ampia, “perché il fatto non sussiste”. Conseguentemente, è stata dichiarata la perdita di efficacia della misura cautelare del divieto di avvicinamento a cui era sottoposto.
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Articolo a cura di Marco Trasacco – Avvocato



