
Il nostro Studio Legale ha assunto la difesa dell’imputato in un procedimento penale che lo vedeva accusato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della ex coniuge.
IL CASO TRATTATO
In primo grado, il Tribunale di Napoli aveva ritenuto l’imputato colpevole, condannando lo stesso alla pena di due anni di reclusione (con pena sospesa) e al risarcimento dei danni in favore della parte civile. La condanna si fondava essenzialmente sulle dichiarazioni della persona offesa e di sua figlia, che riferivano di atteggiamenti aggressivi, vessatori e umilianti manifestati a partire dal 2017.
Abbiamo presentato appello sostenendo che l’impianto accusatorio si reggeva su dichiarazioni lacunose e contraddittorie e, soprattutto, che mancavano i requisiti legali per configurare il grave reato di maltrattamenti in famiglia.
LE MOTIVAZIONI DELLA CORTE D’APPELLO: PERCHÉ L’ACCUSA NON HA RETTO
La Corte d’Appello di Napoli (Sentenza N. R.G. Appello 6872/2022) ha accolto in pieno la nostra linea difensiva, riformando integralmente la sentenza di primo grado e assolvendo il nostro assistito da tutti i reati perché il fatto non sussiste.
LA GENERICITÀ DEI RACCONTI E I DUBBI SULLA CREDIBILITÀ
Ecco, in estrema sintesi, le motivazioni principali che hanno portato i giudici a questa decisione:
Per legge, le dichiarazioni della persona offesa sono importanti, ma se quest’ultima è anche “parte civile” (cioè chiede un risarcimento economico), il controllo sulla sua credibilità deve essere più rigoroso.
La Corte ha riscontrato che i racconti della ex coniuge erano “fortemente incerta e generica” sugli episodi narrati. Ad esempio, un episodio grave come la minaccia con un’arma non era stato in alcun modo contestualizzato o datato con precisione.
L’ASSENZA DI RISCONTRO MEDICO PER LE LESIONI
Per quanto riguarda l’episodio di aggressione fisica più recente, la persona offesa aveva riferito di essere stata afferrata per la gola. Tuttavia, il certificato medico riportava una diagnosi generica di “contusione di sedi multiple non classificate altrove”, senza specificare lesioni al collo. Secondo la Corte, la dinamica dell’aggressione raccontata dalla ex coniuge non trovava alcun riscontro oggettivo nel referto medico.
LA DIFFERENZA TRA “CRISI CONIUGALE” E “MALTRATTAMENTO ABITUALE”
Questo è il punto cruciale del caso. Il reato di maltrattamenti in famiglia richiede un elemento fondamentale: la condotta abituale.
Non basta una serie di liti, anche accese e violente, che si verificano in un momento di grave crisi del matrimonio.
È necessario un comportamento costante e sistematico che si manifesti con più atti vessatori, collegati tra loro da un’unica intenzione criminale di infliggere abitualmente sofferenze, rendendo la vita familiare intollerabile.
La Corte ha osservato che la fine del matrimonio (durato 30 anni senza criticità) aveva generato una “diffusa situazione di conflittualità familiare”, esasperata da contrasti economici e dalla procedura di separazione. I fatti emersi (non più di tre episodi specifici di aggressione) sono stati derubricati a momenti di “accesa conflittualità” dovuti alla crisi, non a un vero e proprio programma criminoso per vessare la persona offesa.
Infine, i giudici hanno escluso che l’imputato avesse la precisa volontà di rendere la convivenza intollerabile, notando anche che la persona offesa non era apparsa “intimorita o soggiogata” (tanto che reagiva ai rimproveri e prendeva iniziative contro il volere del marito).
L’ESITO FINALE
Per tutte queste ragioni, è stato escluso che il nostro assistito avesse reso abitualmente dolorosa, mortificante e intollerabile la convivenza familiare. La Corte d’Appello lo ha quindi assolto dai reati di maltrattamenti e lesioni perché il fatto non sussiste, revocando di conseguenza anche l’obbligo di risarcimento del danno (le statuizioni civili).
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Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. Solo nell’ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Per ulteriori informazioni sul gratuito patrocinio, consulta la sezione dedicata o chiamaci ora.
Articolo a cura di Marco Trasacco – Avvocato



