
Per il gratuito patrocinio non conta l’ISEE, ma il reddito imponibile risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi. L’ISEE non è il parametro utilizzato dal Giudice per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Articolo aggiornato al 14.02.2026, a cura dell’Avv. Marco Trasacco, Penalista e Cassazionista – Foro competente Napoli, Aversa, Santa Maria Capua Vetere.
Occorre la certificazione ISEE per ottenere il Gratuito Patrocinio?
La legge dispone che può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato solamente chi possegga un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 13.659,64 euro.
Tale importo si riferisce all’anno precedente a quello di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 📌 Limite reddito 2026 per gratuito patrocinio: € 13.659,64
(+ € 1.032,91 per ogni familiare convivente nei procedimenti penali)
La domanda che molti si pongono (e di cui molti presumono erroneamente di conoscere la risposta esatta!) è se ai fini della domanda di ammissione, e dunque del calcolo del reddito, sia sufficiente e\o necessaria la certificazione ISEE e le indicazioni che in questo documento sono contenute.
Cosa ci dice la Cassazione?
Sul punto, la Suprema Corte si è espressa in più occasioni con ampie argomentazioni che in seguito si riportano (cfr. Sentenza 17 dicembre 2021, n. 46159).
L’ISEE è spesso necessario quando si richiede una prestazione sociale o previdenziale agevolata (ad esempio il pagamento di buoni mensa, rette d’asilo, tasse scolastiche e universitarie) il reddito di cittadinanza o di emergenza, l’assegno unico per i figli, e tante altre agevolazioni. Tuttavia, sin dal 2013, e precisamente con il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, avente ad oggetto “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, si è chiarito, ove ve ne fosse stato bisogno che per “prestazioni sociali” accessibili con lo strumento dell'”ISEE” “si intendono, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 128, nonchè della L. 8 novembre 2000, n. 328, art. 1, comma 2, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonchè quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;…”. (D.P.C.M. n. 159 del 2013, art. 1).
L’ISEE, dunque, è un criterio non valido per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la cui norma istitutiva (il D.P.R. n. 115 del 2002) fa riferimento non solo al reddito imponibile, ma anche ad altri redditi esenti o soggetti a tassazione separata.
In particolare, l’omessa indicazione di redditi non presenti nell’ISEE e/o l’errata imputazione di detrazioni e deduzioni non consentite per la determinazione del reddito, ed invece permesse per la determinazione dell’ISEE, può condurre alla commissione del reato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95, oltre che, in caso di sforamento dei limiti per l’ammissione, alla revoca del beneficio, con conseguente obbligo di restituzione allo Stato delle somme ingiustamente percepite.
Dell’ISEE, come della documentazione che comprovi il reddito imponibile, come ad esempio il modello 730, il modello UNICO, la certificazione unica per chi percepisce solamente la pensione o l’indennità di disoccupazione, etc., l’interessato potrà avvalersi solo come sua personale fonte di conoscenza sulla situazione reddituale della propria famiglia. Ma, ricomprendendosi tra i redditi di cui al D.P.R. cit., art. 76 anche redditi che in quelli possono non comparire (perchè non soggetti a tassazione), o anche redditi percepiti “in nero” e finanche quelli derivanti da attività illecite, l’unico dato rilevante è la propria dichiarazione, con valore autocertificativo, non rilevando in alcun modo la fonte delle proprie conoscenze circa il reddito familiare.
Calcolo: errori comuni tra ISEE e gratuito patrocinio
Per il calcolo preciso della soglia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, puoi consultare la sezione dedicata all’argomento.
In conclusione
Se l’istante convive con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente. Ciò significa che, se la persona che presenta l’istanza per il gratuito patrocinio non ha redditi ma il coniuge sì, bisognerà computare anche i guadagni del coniuge. Vale dunque il reddito dell’intero nucleo familiare.
Eccezionalmente, si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (una causa di separazione, ad esempio).
Solo nei giudizi penali, il limite di reddito visto prima (13.659,64 euro) è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare eventualmente convivente con l’interessato.
Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dunque, non ci si potrà avvalere dell’Isee, ma di idonea documentazione che comprovi il reddito imponibile, come ad esempio: il modello 730, il modello unico, la certificazione unica per chi percepisce solamente la pensione o la disoccupazione; ecc.
L’Isee, al contrario, è quel documento che fotografa la situazione economica di un intero nucleo familiare, cioè di una famiglia così come risulta composta all’anagrafe. Ciò accade perché il calcolo dell’Isee non è effettuato soltanto sulla base dei redditi percepiti, ma tiene conto anche del patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto.
L’Isee serve per ottenere alcune agevolazioni: reddito di cittadinanza, bonus bebè, bonus luce e gas, ecc.
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Avv. Marco Trasacco – Cassazionista
Il mio Studio ha sede ad Aversa (CE) in prossimità del Tribunale di Napoli Nord. Sono patrocinante in Cassazione (Cassazionista), esercito innanzi a tutte le Autorità Giudiziarie del territorio nazionale e, prevalentemente, presso i Tribunali di Napoli, Santa Maria Capua Vetere, Nola, Napoli Nord (Aversa), Minorenni di Napoli. Sono iscritto nelle liste degli Avvocati abilitati alle difese per Gratuito Patrocinio.
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