
Il caso che presentiamo è stato trattato dal nostro studio legale, costituitosi parte civile a difesa della persona offesa, ottenendo la condanna degli imputati per i reati loro ascritti. Di seguito la ricostruzione dei fatti e le motivazioni della sentenza.
I FATTI E LA DENUNCIA DELLA VITTIMA
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord ha emesso una sentenza di condanna nei confronti di due imputati, legati da un vincolo di parentela con la persona offesa, per reati di lesioni personali aggravate e molestie.
L’accusa riguardava due episodi distinti. Il primo, avvenuto in un luogo aperto al pubblico, vedeva l’imputato (ex coniuge della persona offesa) contestare ad alta voce la donna per presunte maldicenze sulla sua nuova compagna. Durante questo alterco, l’uomo inveiva con espressioni offensive e minatorie, per poi colpire con un calcio l’auto della persona offesa. Questa scena veniva ripresa con il cellulare dalla donna e attirava l’attenzione dei vicini.
Il secondo episodio, avvenuto alcuni giorni dopo in un piazzale di parcheggio, vedeva l’altra imputata (madre dell’ex coniuge) avvicinare la persona offesa e ammonirla. Ne seguiva un’aggressione fisica: l’imputata la spintonava, la strattonava violentemente fuori dall’auto per un braccio e le assestava un forte schiaffo al viso, colpendole anche l’orecchio. Infine, le strappava il cellulare con cui la donna stava cercando di registrare la scena e glielo scaraventava addosso. A seguito di questa aggressione, la persona offesa riportava lesioni (contusioni multiple) giudicate guaribili in sette giorni.
LA DECISIONE DEL GIUDICE
Il giudice ha ritenuto entrambi gli imputati pienamente responsabili dei reati loro ascritti, basando la decisione sulla testimonianza lineare e coerente della persona offesa e sui riscontri oggettive.
Per quanto riguarda il primo episodio (Molestie):
- Il video registrato dalla persona offesa ha smentito la versione difensiva dell’imputato. Nel video, si vedeva chiaramente l’uomo inveire, pronunciare espressioni minatorie (nonostante la sua difesa affermasse di voler solo “chiarire pacificamente” questioni relative alle figlie) e colpire l’auto con un calcio.
- Il giudice ha ritenuto irragionevole la giustificazione dell’imputato, che ammetteva di aver colpito l’auto e offeso l’ex coniuge, solo perché questa non aveva acconsentito a parlargli.
- È stata riconosciuta la responsabilità per il reato di molestie, anche considerando la concreta offensività del fatto e la personalità irascibile dell’uomo.
Per quanto riguarda il secondo episodio (Lesioni Personali aggravate):
- L’imputata ha ammesso il fatto (lo schiaffo) nella contro-querela sporta contro l’ex nuora, rendendola irrilevante ai fini dell’accertamento.
- La versione della persona offesa è stata supportata dal certificato medico che attestava le lesioni subite.
- È stata riconosciuta l’aggravante di aver commesso il fatto contro una congiunta, in quanto l’aggressione era avvenuta contro la nuora.
LE PENE E LE CONDANNE ACCESSORIE
Il Tribunale ha condannato gli imputati:
- L’imputata (madre dell’ex coniuge) alla pena di 8 mesi di reclusione per il reato di lesioni aggravat.
- L’imputato (ex coniuge) alla pena di 2 mesi di arresto per il reato di molestie.
- È stato negato il proscioglimento per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.), a causa della mancanza di “resipiscenza” (pentimento o ravvedimento) e l’assenza di ogni slancio riparatorio da parte degli imputati.
- Entrambi sono stati condannati in solido al risarcimento dei danni a favore della persona offesa (da liquidarsi in sede civile) e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 800,00.
- Agli imputati è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato al pagamento della provvisionale entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
Questa sentenza dimostra come la giustizia possa intervenire in modo efficace per tutelare le vittime di atti di violenza e molestia anche in contesti familiari, sanzionando non solo l’atto violento in sé ma anche la mancanza di resipiscenza e l’acriticità del comportamento degli imputati.
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