
Il presente caso pratico è stato trattato dal nostro studio legale, che ha curato la difesa di uno degli imputati; il nostro assistito, in particolare, era accusato di aver ottenuto indebitamente il reddito di cittadinanza; alla fine del primo grado di giudizio, è stato assolto.
I FATTI
Il processo riguardava tre persone, tutte accusate del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.). L’accusa si basava sul fatto che gli imputati avevano presentato domande per il reddito di cittadinanza (RdC) o le relative attestazioni ISEE, omettendo di dichiarare di essere sottoposti a misure restrittive della libertà personale (nello specifico, arresti domiciliari o detenzione domiciliare), una circostanza che costituiva un impedimento per l’ottenimento del beneficio.
LA RIQUALIFICAZIONE DEL REATO
Il Tribunale, prima di procedere all’analisi dei singoli casi, ha riqualificato il reato. Il Giudice ha stabilito che la condotta non integrava il più grave reato di truffa aggravata (art. 640 bis c.p.), ma rientrava nella fattispecie meno grave prevista dall’art. 7, comma 1 del D.L. 4/2019.
Il Giudice ha spiegato che la differenza sta nel fatto che il procedimento per l’erogazione del RdC, a causa della sua natura assistenziale, non prevede un accertamento preventivo da parte dell’INPS sulla veridicità di quanto dichiarato. L’INPS si limita a prendere atto dell’autocertificazione del richiedente.
- Truffa si configura quando l’ente viene indotto in errore da artifici o raggiri.
- Nel caso del RdC, l’ente non è indotto in errore, ma si affida alla mera dichiarazione del richiedente, il quale risponde direttamente della falsità di quanto affermato (falsa dichiarazione o omissione).
- nel caso specifico, l’Imputato si era limitato a “dichiarare il falso” o ad omettere un’informazione, senza compiere un “artificio o raggiro” per ingannare l’INPS. Per questo motivo, il fatto è stato ricondotto al reato specifico di false dichiarazioni per l’ottenimento del beneficio.
L’ESITO DEL PROCESSO PER IL NOSTRO ASSISTITO
Nonostante la riqualificazione, il Giudice ha analizzato la posizione del nostro assistito (Imputato) e, accogliendo le argomentazioni della difesa, lo ha assolto con la formula “perché il fatto non sussiste”.
Le motivazioni dell’assoluzione sono state le seguenti:
- MANCANZA DI PROVA SULL’OMISSIONE DOLOSA: Non è stata prodotta la data di presentazione della domanda, e quindi “non vi è prova che l’imputato abbia reso dichiarazioni mendaci al momento del fatto”.
- POSSIBILE AFFIDAMENTO NELL’INESISTENZA DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE: Il modulo INPS non indicava in modo chiaro l’obbligo di comunicare la sopravvenienza dello stato di detenzione, potendo ingenerare nell’Imputato un possibile convincimento di non avere tale obbligo.
- MANCANZA DEL VERBALE D’INTERROGATORIO: l’Imputato, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva l’obbligo di rispondere in merito alla percezione del RdC e il giudice aveva l’obbligo di trasmettere gli atti all’INPS. Non essendo stato prodotto il verbale di questo interrogatorio, “non vi è una prova certa dell’omissione dolosa della sopravvenienza di una causa ostativa alla percezione del benefici.
In sintesi, la mancanza di una prova certa e inequivocabile del dolo (l’intenzione consapevole di dichiarare il falso o omettere l’informazione) al momento della richiesta o della successiva omissione ha portato all’assoluzione del nostro assistito.
(Nota per completezza: il Giudice ha condannato un altro imputato per il reato riqualificato e ha dichiarato l’estinzione del reato per morte per il terzo imputato).
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