
Il caso che presentiamo è stato trattato dal nostro studio legale, costituitosi a difesa dell’imputato, ottenendo una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato in una complessa vicenda di natura penale. Di seguito la ricostruzione dei fatti e le motivazioni che hanno portato il Tribunale a questa specifica decisione.
I FATTI
Il procedimento penale ha avuto origine dalla denuncia presentata dalla persona offesa nei confronti di un ex partner, accusato del reato di atti persecutori, noto come stalking (art. 612-bis c.p.). Secondo l’accusa, dopo la fine della loro relazione, l’imputato avrebbe posto in essere condotte moleste e minacce reiterate, durate circa due mesi. Tali condotte consistevano nell’effettuare ripetutamente telefonate, inviare messaggi (tramite Whatsapp e posta elettronica) con offese pesanti e minacce, anche di morte. Queste azioni avrebbero cagionato nella persona offesa un grave stato d’ansia e timore per la propria incolumità. Inizialmente, era stata applicata una misura cautelare, il divieto di avvicinamento alla persona offesa.
IL PROCESSO E LA RICONCILIAZIONE
Durante il dibattimento, l’istruttoria è proseguita con l’ascolto dei testimoni e della stessa persona offesa. Tuttavia, nel corso di un’udienza finale, la persona offesa è stata riascoltata e ha fornito una nuova dichiarazione: ha confermato che, dopo il rispetto della misura cautelare, era avvenuto un progressivo riavvicinamento con l’imputato. Questo riavvicinamento aveva portato al ripristino della loro relazione sentimentale nel 2022, la quale proseguiva al momento del dibattimento senza che l’imputato avesse più assunto atteggiamenti aggressivi. Per tale motivo, la persona offesa ha dichiarato la volontà di ritirare la sua denuncia-querela, e l’imputato, difeso dal nostro studio, ha accettato formalmente tale ritiro.
LE MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE DEL GIUDICE
Di fronte al ritiro della querela, il Tribunale ha dovuto valutare se il reato di stalking, in quel caso specifico, fosse estinguibile, visto che la legge stabilisce che la querela è irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce gravi e reiterate.
Il Giudice ha osservato che il reato di stalking è procedibile solo a querela di parte (della vittima) e ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per l’irrevocabilità della stessa. Questo perché:
- L’accusa iniziale conteneva un riferimento generico a minacce di morte, ma la stessa descrizione della condotta nell’imputazione non era sufficiente a dimostrare in modo chiaro e preciso la gravità e la ripetizione di minacce gravi richieste dalla legge per rendere la querela irrevocabile.
- Non erano state narrate azioni materiali o fisiche a supporto del proposito intimidatorio né l’uso di armi.
- Il lasso temporale delle condotte persecutorie era stato breve e circoscritto (circa due mesi).
Non essendo soddisfatte le condizioni per la procedibilità d’ufficio (cioè per l’irrevocabilità della querela), il reato è rimasto procedibile a querela della parte offesa, e la manifestazione della volontà di ritirarla, unita all’accettazione dell’imputato, ha determinato l’estinzione del reato.
LA SENTENZA
Il Tribunale ha quindi pronunciato sentenza di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per estinzione del reato per remissione della querela. La decisione ha confermato il diritto di difesa del nostro assistito a veder riconosciuto il venir meno della volontà punitiva da parte della persona offesa.
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