
Il nostro studio legale ha assistito in questo procedimento la persona offesa, costituitasi parte civile, una donna vittima di una lunga vicenda di maltrattamenti familiari che aveva trovato solo un primo, fragile argine nella misura cautelare imposta nei confronti del coniuge. Rappresentare chi ha subìto violenza significa anzitutto credere nella sua storia, accompagnarla nel percorso processuale con rispetto e determinazione, e battersi affinché la tutela non resti solo sulla carta.
I FATTI: QUANDO UNA MISURA CAUTELARE NON BASTA
La vicenda prende le mosse da una storia di maltrattamenti in ambito familiare che aveva già portato l’autorità giudiziaria ad adottare nei confronti del marito una misura cautelare particolarmente incisiva: l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie e dai figli. Si tratta di strumenti previsti dal codice di procedura penale che il giudice può disporre proprio per proteggere la vittima in modo immediato, senza attendere la conclusione del processo (codice rosso).
Nonostante questi divieti, e nonostante la coppia fosse in fase di separazione giudiziale, il marito tornò presso l’abitazione familiare in assenza della moglie. Non lo fece di nascosto: era lì quando i Carabinieri, allertati dalla donna, giunsero sul posto. All’esito della perquisizione, i militari rinvennero addosso all’uomo il contenuto della cassaforte di casa: titoli postali fruttiferi, un libretto di assegni e una somma in contanti, beni che la donna aveva accumulato nel corso degli anni con i risparmi familiari.
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE
Il Tribunale ha dichiarato l’uomo colpevole del reato di violazione della misura cautelare, condannandolo a una pena detentiva e al risarcimento del danno in favore della nostra assistita. Per quanto riguarda invece la sottrazione dei beni dalla cassaforte, il giudice ha dovuto applicare una norma particolare del codice penale: quella che esclude la punibilità per il reato di furto quando il fatto è commesso tra coniugi non legalmente separati. Poiché al momento dei fatti i due erano ancora formalmente uniti in matrimonio, pur essendo in corso la separazione, quella condotta non poteva essere considerata penalmente punibile a tale titolo.
PERCHE’ QUESTE MOTIVAZIONI SONO IMPORTANTI
La pronuncia merita attenzione per almeno due ragioni. La prima riguarda la solidità della misura cautelare come strumento di protezione: il Tribunale ha chiarito con nettezza che il divieto di avvicinamento impone di mantenersi a distanza non solo dalla vittima come persona, ma da tutti i luoghi da lei abitualmente frequentati, a cominciare dall’abitazione. La presenza dell’imputato in quel luogo era ingiustificabile e sufficiente, da sola, a integrare il reato, come certificato dall’intervento dei Carabinieri. Non vi era alcun accordo tra le parti, non vi era alcuna urgenza tale da rendere comprensibile o scusabile quella violazione.
La seconda ragione riguarda il risarcimento del danno. Anche quando una parte dell’imputazione non conduce a condanna penale, il giudice ha comunque riconosciuto alla nostra assistita un danno non patrimoniale risarcibile: il disagio di non poter rientrare liberamente nella propria casa, la violazione della sua privacy e la lesione alla sua sicurezza personale. Sono dimensioni di sofferenza spesso invisibili, che il diritto deve saper vedere e riparare.
sei coinvolta in una vicenda simile?
Se stai vivendo una situazione di violenza o maltrattamento familiare, o se temi che una misura cautelare già ottenuta non venga rispettata, sappi che hai il diritto di essere difesa e di ottenere giustizia anche sul piano civile. Il nostro studio, attivo tra Napoli, Aversa e le province limitrofe, offre assistenza concreta e umana a chi si trova in questa condizione. Puoi contattarci per un primo colloquio riservato: capire i propri diritti è già il primo passo verso la tutela.
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AVV. MARCO TRASACCO – CASSAZIONISTA
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